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Rinegoziare le polizze in corso .

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 4 mag 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

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Per quanto riguarda le polizze in essere , possono verificarsi situazioni per le quali si rende necessaria una loro rinegoziazione finalizzata ad un aumento o diminuzione dei capitali o alla introduzione o esclusione di garanzie o alla variazione della natura stessa del rischio.

Nel caso della necessità dell' aumento dei capitali o della implementazione del rischio in corso con altre attività si parla genericamente di aumento del rischio .

L' Assicuratore , preso atto delle nuove esigenze , determina la variazione del premio che ne deriva calcolando l' eventuale rateo a suo favore , è bene in questa fase fare attenzione all' introduzione di clausole o delimitazione di indennizzo che , per loro natura , danno alla polizza caratteristiche diverse da quando la stessa è stata perfezionata , quindi in questo caso avviare una trattativa con l' Assicuratore in merito alla polizza chiedendo la stesura ex novo di una proposta da valutare attentamente .

L' aumento del rischio è disciplinato dal' art. 1989 c.c. che di seguito riporto :

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926] .

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio .

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Va quindi notato come sia possibile per l' Assicuratore recedere dal rischio qual' ora non ritenga opportuno proporre una nuova polizza o un' integrazione di quella esistente .

Situazione diametralmente opposta è quella che vede l' Assicurato comunicare una diminuzione di rischio determinata dalla diminuzione dei capitali da assicurare , tipico è nella polizza incendio la riduzione delle scorte di merci .

Tale situazione è disciplinata dall' art. 1897 c.c. che di seguito riporto :

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese .

Anche qui l' Assicuratore ha la possibilità di recedere dal contratto , mentre è da sottolineare che il minor premio verrà applicato alla prima scadenza utile o alla scadenza annuale .

Quanto fino ad ora esposto vale anche nel caso di introduzione di nuove clausole o esclusione , il tutto va comunque sempre tempestivamente comunicato all' Assicuratore in forma scritta evitando così di incorrere in situazioni spiacevoli all' atto dell' apertura di un sinistro .


 
 
 

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