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Negoziare la clausola di "buona fede". Perché?

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 5 apr 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

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Di solito, nella polizza viene riportata una clausola di Buona Fede, che recita: "la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, cosi come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede".


Dunque, il problema è: chi e come stabilirà la buona fede?

Si tratta, difatti, di una clausola molto generica ed assolutamente sfavorevole all'Assicurato, al quale spetta l'onere di provare la buona fede.

E' opportuno perciò ricorrere ad una definizione della clausola più appropriata e meno generica e soprattutto che sposti l'onere della prova sull'Assicuratore.

Quello che in gergo assicurativo viene detto derogare una condizione contrattuale, nel nostro caso la deroga, consiste nella seguente definizione: "a parziale deroga degli art. ... delle condizioni generali di assicurazione, resta convenuto che l'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di circostanze aggravanti il rischio, cosi come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesattezze e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute per dolo o colpa grave. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un premio maggiore, di richiedere la modifica delle condizioni in corso.".

Nel concreto, le due differenti definizioni impattano su un sinistro in modo differente.

Ad esempio:

- danno subito euro 1.000.000,00;

- premio pagato per la polizza euro 2.000,00;

- premio che si sarebbe pagato in base alle reali caratteristiche del rischio euro 3.000,00;

- indennizzo (2000/3000)*1.000.000 = euro 660.000,00.

In presenza della clausola derogata invece si avrà:

- danno subito euro 1.000.000,00;

- indennizzo liquidato integralmente quindi euro 1.000.000,00;

- premio dovuto in base alle reali circostanze di rischio euro 3.000,00

- per cui si avrà una integrazione di euro 1.000,00 .

Nel primo caso, quindi, una perdita di euro 340.00,00 che graverà sull'Azienda, mentre nel secondo un maggior costo di polizza di euro 1.000,00 .

 
 
 

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