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Le clausole vessatorie nelle polizze .

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 4 mag 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

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La presenza di clausole vessatorie nelle polizze e la loro impugnazione è una possibilità che può essere esercitata dal cosi detto "utente comune" ossia l' Assicurato Consumatore con esclusione quindi di attività imprenditoriali in genere e professionisti .

Tale distinzione viene fatta sul principio per cui, le attività imprenditoriali in genere hanno la possibilità e gli strumenti per poter comprendere a pieno il significato delle singole clausole contrattuali e quindi accettarle , cosi come per i professionisti .

Fatta questa importante premessa , le norme a cui fare riferimento sono l' art. 1341 c.c. e l' art. 1932 c.c.

Art. 1341 c.c. ;

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

E' interessante far notare come spetta all' Assicuratore il compito di farle conoscere o renderle conoscibili , mentre l' Assicurato si deve attivare per conoscerle , quindi in caso di Giudizio l' Assicuratore deve provare quanto sopra .

Le clausole vessatorie o onerose vanno approvate per iscritto questo per richiamare l' Assicurato sulla gravità del patto che sta sottoscrivendo , nel caso in cui ciò non avvenga quanto contenuto nella clausola è nullo e può provocare la nullità del contratto .

Nel caso della descrizione di un rischio , qualora tale azione sia stata così limitata da rendere remota l' eventualità di pagare un sinistro tale condizione rientra nell' ambito dell' art. 1341 per cui necessita di approvazione scritta da parte dell' Assicurato .

Articolo 1932 c.c. ;

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge [1339,14192].

Per quanto concerne l' art. 1932 ritengo non vi siamo commenti da fare .

Interessanti riflessioni possono essere fatte riguardo la struttura delle Polizze di Assicurazione dove normalmente la firma apposta al contratto ha un carattere di accettazione cumulativa delle clausole che lo compongono , tale modalità non attiene all' art. 1341 in quanto non è garantita l' attenzione al valore ed al significato delle singole clausole sfavorevoli al contraente debole , l' Assicurato , in quanto ricomprese fra le altre richiamate .

A tale conferma vi è la sentenza del 24 Aprile 2018 n. 623 del tribunale di Reggio Emilia.






 
 
 

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