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La Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale .

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 24 feb 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

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Cercando di usare un linguaggio semplice ed evitando tecnicismi qui inutili, voglio analizzare due aspetti della Responsabilità Civile che interessano Professionisti ed Imprenditori.

La Responsabilità Contrattuale, contrariamente a quanto lascia intendere il termine, non nasce solo dalla presenza di un contratto, ma ogni volta vi è l' esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato che può scaturire anche da altre fonti indicate nell' art. 1173 c.c. (fonti delle obbligazioni).

Nel caso della Responsabilità Contrattuale l' onere della prova del danno è a carico del danneggiante, nel caso dell' Assicurato, ovvero deve provare la sua responsabilità ed il danno derivante.

Un aspetto fondamentale, che va ben compreso dall' Assicurato è il risarcimento del danno nella Responsabilità Contrattuale, infatti vanno risarciti solo i danni prevedibili quando è sorta l' obbligazione, ciò comporta la giusta interpretazione del concetto di prevedibilità.

La prevedibilità si valuta secondo un criterio di diligenza media (art. 1176 c.c.), nel caso di attività professionali la diligenza richiesta deve essere commisurata in base alla natura della professione esercitata, quindi nel caso di Responsabilità Contrattuale per ottenere un risarcimento sarà necessaria una colpa grave.

Quindi nella Responsabilità Contrattuale, quando l' inadempimento è di natura colposa, i danni risarcibili sono solo quelle che si potevano prevedere al momento del contratto (art. 1205 c.c.).

Nel caso di rapporti contrattuali dove è richiesto un maggior grado di diligenza (es. rapporto medico-paziente) basta anche la colpa lieve per far scattare la responsabilità.

La Responsabilità Extracontrattuale si ha quando viene cagionato un danno ingiusto ad altri senza essere nessun legame e rapporto, in questo caso, come detto, l' onere della prova del danno è a carico del danneggiato.

Nella Responsabilità Extracontrattuale, i danni risarcibili sono tutti quelli subiti dal danneggiato e che siano conseguenza diretta e immediata della condotta del danneggiante, compresi i danni prevedibili ed imprevedibili.

Può capitare che sussistano entrambe le responsabilità civili.

Un concorso di responsabilità contrattuale ed extra, ad esempio, può verificarsi quando un lavoratore dipendente subisce delle lesioni fisiche a causa dell' inosservanza degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, oppure in caso di danni subiti a causa di un prodotto difettoso.

Il danneggiato può intraprendere entrambe le azioni, simultaneamente o alternativamente, tale cumulo permette di ottenere un risarcimento più sostanzioso e termini di prescrizione più ampi (10 anni).

Dalle riflessioni esposte si può capire come il danneggiante/assicurato sia esposto, nell' ambito della Responsabilità Contrattuale al rapporto regolato da un contratto, diventa quindi fondamentale prevedere in quell' ambito le modalità dell' azione professionale.

Ultima nota che ritengo importante riguarda il massimale che l' Assicurato/Danneggiante deve ben tarare, valutando la sua attività ed i suoi potenziali danneggiati.


 
 
 

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