La polizza Responsabilità Civile Prodotti.
- Mauro Lardinelli

- 11 mag 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Per poter trattare in maniera efficace la polizza Responsabilità Civile Prodotti vanno esaminati tre concetti, ovvero, il produttore in base alla Direttiva della Comunità Europea del 25/07/1985 (85/374/CE) e operante nel nostro ordinamento tramite d.P.R. del 24/05/1988 n. 224, il prodotto come da Art. 2 del d.P.R. 24/05/1988, ed infine il difetto quindi Art. 5 del d.P.R. n. 224/1988 .
Nella definizione di produttore rientrano anche coloro che producono semilavorati o parti che andranno a comporre il bene finale, sono identificati alla stessa stregua gli importatori o distributori di beni prodotti al di fuori della Comunità Europea, e chiunque apponga il suo marchio, nome o segno distintivo sul bene finale .
Per quanto riguarda il prodotto esso include ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, è considerato prodotto anche l' elettricità . Restano tuttavia esclusi i prodotti agricoli, del suolo, dell' allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, va detto che è parificato alla trasformazione il confezionamento e l' aggiunta di sostanze .
Il difetto, infine, viene identificato come la circostanza in cui un prodotto non offra tutte la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze .
Fatta dunque questa premessa, senza entrare troppo in nozioni giuridiche, possiamo ragionare sul perché può essere interessante contrarre una polizza di Responsabilità Civile Prodotti .
Data la definizione di produttore in base alla norma, ogni Azienda che è presente su mercato ha come riferimento e potenziale danneggiato il consumatore finale, colui farà uso del bene, il danno potrà configurarsi come economico, alla salute, entrambe, o addirittura portare alla morte.
La polizza agisce in regime di Claims Made, cioè la garanzia viene attivata al momento della richiesta danni e della comunicazione fatta all' Assicuratore, non dalla data di accadimento , dato il nesso di causa ed effetto al momento in cui il Produttore riceve la richiesta risarcitoria ne da comunicazione all' Assicuratore che conseguentemente attiva la polizza .
Il difetto del prodotto è la causa del danno, tale situazione non è cosi contemplata nella garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi che molte Azienda hanno, questo quindi espone il Produttore in prima persona a fronteggiare la richiesta risarcitoria.
Alla polizza è possibile aggiungere delle garanzie accessorie che sono molto importanti, ad esempio il ritiro del prodotto dal mercato a seguito di disposizione dell' autorità, condizione di per se a volte molto onerosa, oppure perché si ha un fondato timore che il prodotto possa provocare danni, in conseguenza di un danno.
La polizza prevede la compilazione di un questionario dove l' Assicurato descrive la propria attività, le lavorazioni che segue in merito a ciò che si vuole assicurare, il mercato di riferimento, come ogni descrizione va fatta con estrema cura perché delimita le circostanze del rischio e quindi dell' indennizzo, va inoltre richiesto in tale sede l' eventuale estensione a Paesi come Usa , Canada e Messico, specifica che comporta un sovrappremio ma che qualora non fosse presente ne escluderebbe l' operatività da richieste risarcitorie provenienti da quei Paesi.
Una ultima indicazione è riferita alla scelta dei massimali da assicurare, come detto in altre circostanze va valutato il fatturato a cui fa riferimento il prodotto ed al fatto che oggetto di richiesta danni potrebbero essere più utenti finali.




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