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La Garanzia del venditore e Responsabilità.

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 17 mar 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

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Ognuno di noi acquista quotidianamente beni, con le modalità più disparate, chi on line chi attraverso punti vendita diretti, ed a molti sarà capitato di doversi confrontare con prodotti rilevatisi difettosi o comunque non pienamente rispondenti alla loro destinazione d' uso.

Il tema diventa più stringente nel caso in cui il prodotto acquistato produce un danno all' utente finale, abbiamo titolo a reclamare presso il punto vendita dove è stato acquistato, e che risposte possiamo avere ?

Spesso, nel caso del punto vendita diretto, ci troviamo di fronte a risposte che rimandano la soluzione del nostro problema alla Ditta che commercializza e/o produce il bene, con relativo nostro scorno.

In realtà l' art. 1490 c.c. ci dice che "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata(1) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore(2) [2922].

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [1229]."

Da un punto di vista assicurativo il venditore che abbia una garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi demanda la soluzione al suo Assicuratore dando seguito all' eventuale richiesta risarcitoria del Cliente, qui però sta al Cliente dimostrare la non conformità del prodotto per l' uso a cui è destinato, o il danneggiamento che ne riduce il suo valore.

Dimostrare quindi, la responsabilità del venditore non è sempre semplice e spesso fa nascere situazioni spiacevoli, specie nel caso in cui questi non intenda assecondare la richiesta del Cliente, ancorché con argomentazioni, come abbiamo visto, non supportate dal diritto.

I limiti di tempo in cui il Cliente può agire nei confronti del Venditore sono due mesi, quest' ultimo risponde di eventuali difetti di conformità entro due anni dall' avvenuta vendita.

E' importante, a seconda della tipologia della merce venduta e della tipologia di vendita, dettaglio o ingrosso, valutare bene la garanzia di responsabilità civile verso terzi analizzando anche la possibilità di una appropriata responsabilità civile per danno da prodotto, quest' ultima non espone il Cliente all' onere di provare la responsabilità del venditore e nel contempo, evita discussioni negative dal punto di vista commerciale.

Ho volutamente tralasciato i richiami a norme europee mutate nel nostro ordinamento, che regolamentano tali rapporti, dado solo spunti di riflessione.



 
 
 

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