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La disdetta da una Polizza Poliennale .

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 4 mag 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

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La possibilità di poter disdettare una polizza poliennale è subordinata ad una serie di elementi di carattere tecnico giuridico .

La norma a cui si fa riferimento è la Bersani ovvero la cosi detta "Bersani Bis" art.21 L. 23 Luglio 2009 n.99 (G.U. 31/07/2009 , n.176 , S.O. 136) di seguito riporto il testo :

L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso,se il contratto supera i cinque anni,l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”[1].

Fatta questa premessa di carattere normativo è interessante ora ragionare su due elementi , la durata della polizza sottoscritta e la presenza di sconti nella stessa .

Se il contratto stipulato ha una durata massima di cinque anni non vi sono problemi riguardo il recesso lo contempla la norma stessa , diversa è la condizione se la polizza ha una durata superiore .

In questo caso esiste una via d' uscita , della quale mi sono efficacemente avvalso per conto di un mio Cliente , data dalla modalità di stesura della polizza , cioè come è stato calcolato il premio della stessa e come sia possibile evincere in polizza la presenza dello sconto .

La poliennalità stessa della polizza viene giustificata con l' applicazione di uno sconto che non sarebbe applicato nel caso di durata annuale , quindi ho un contratto di 10 anni ma mi costa annualmente meno rispetto allo stesso ma con durata annuale .

Ora , senza dilungarmi in ulteriori citazioni normative , aggiungo che l' Assicuratore rifacendosi ad un obbligo di trasparenza , deve esplicitare in polizza lo sconto applicato , ovvero il premio ante sconto e quello scontato , non sono ritenute valide in sede di Giudizio eventuali clausole fatte firmare al Contraente nelle quali si dichiara genericamente che alla polizza è stato applicato uno sconto , in merito ho giurisprudenza .

L' onere di dover dimostrare lo sconto applicato è a carico dell' Assicuratore , per cui , in presenza di una polizza che , nella sua stesura , non abbia requisiti tali da rendere facilmente riscontrabile lo sconto applicato ed in quale misura è possibile rescindere il contratto prima della sua scadenza , mettendo tuttavia in conto una resistenza da parte dell' Assicuratore il quale potrebbe spingersi ad un decreto ingiuntivo che rende poi necessaria una sua impugnazione il cui esito , se ben argomentato porta ad una positiva soluzione per l' Assicurato come io stesso ho avuto modo di constatare .

 
 
 

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