L' applicazione della Proporzionale nell' indennizzo.
- Mauro Lardinelli

- 29 giu 2020
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L' applicazione dell' articolo 1907 del c.c. conosciuto come Assicurazione Parziale costituisce per l' Assicurato un' autentica spada di Damocle che pende sulla sua Polizza.
Per commentarne gli effetti è di aiuto l' enunciato stesso: se l' Assicurazione copre solo parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l' Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta , a meno che non sia diversamente convenuto.
Il "diversamente convenuto" a volte consiste in una deroga al valore assicurato, in una tolleranza, che spesso è del 10% che consente quindi la non applicazione delle proporzione di riduzione.
In pratica, assicuro 100 ho un danno di 60, al momento del sinistro il perito verifica che il valore che avrei dovuto assicurare era di 150, il mio indennizzo sarà pari a 100/150 moltiplicato 60 quindi 40.
Nel mio esempio 150 supera l' eventuale 10% di tolleranza della somma assicurata quindi si applica l' art.1907.
Tale condizione ricorre in tutte le forme di assicurazione eccetto il Primo Rischio Assoluto, pertanto deve indurre l' Assicurato ad una attenta stima del bene da assicurare perché non è opponibile in alcun modo all' Assicuratore un valore errato a meno che, quest' ultimo, non si sia avvalso di una propria perizia scritta e con questa abbia proposto la garanzia all' Assicutato.




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