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Impignorabilità , inesigibilità e insequestrabilità delle polizze di risparmio.

  • Immagine del redattore: Mauro Lardinelli
    Mauro Lardinelli
  • 3 mar 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

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Un argomento che viene spesso usato nella vendita delle polizze Vita riguarda la loro insequestrabilità, impignorabilità ed inesigibilità, ma l' uso disinvolto di tale argomentazione non si attaglia alla stragrande fattispecie delle suddette polizze.

In primis, sotto la voce Polizze Vita troviamo diverse tipologie di prodotti assicurativi che si distinguono per le loro finalità, dalla previdenza integrativa alla garanzia vita vera e propria, al risparmio.

Prescindendo da quelle che possono essere le motivazioni di chi sottoscrive le polizze cosi dette di risparmio o accantonamento, le stesse costituiscono per le Compagnie un terreno di vendita su cui puntare anche in relazione a momenti di instabilità economica finanziaria.

In quest' ottica, nelle proposta di tali tipologie di polizze, le reti di vendita diretta ed indiretta, spesso come dicevo nella premessa, usano in maniera impropria argomenti atti a tranquillizzare l' Assicurato sulla sicurezza del riscatto, quindi l' inesigibilità, l' impignorabilità, l' insequestrabilità, ovvero sulla "sicurezza".

Purtroppo non è così, numerose sono le sentenze in merito compresa la Cassazione che si è pronunciata nel merito anche con sentenza del 12 settembre 2017 n. 47012 nella quale la sequestrabilità e pignorabilità viene riconosciuta in funzione della natura non previdenziale ma finanziaria.

In questa fattispecie rientrano ad esempio tutte le polizze Unit Linked e Index Linked e facendo una considerazione più ampia, tutte le polizze che trasferiscono il rischio di un risultato finale dall' Assicuratore all' Assicurato.

Quindi per rendere la questione pratica, se ometto il pagamento di imposte e tributi le somme che ho accantonato attraverso una polizza vita a risparmio possono essere oggetto di pignoramento o altro provvedimento.

Vi è un altro elemento che rafforza questa disposizione, ovvero la revocabilità da parte del Contraente del Beneficiario, operazione che può essere messa in atto in qualsiasi momento, al pari del riscatto sia parziale che totale.

Quindi anche se il Contraente designa al momento della stipula un beneficiario diverso da se stesso, non mette al riparo le somme versate da un eventuale provvedimento dell' autorità, vedi ex art. 1921 c.c. sulla revoca del beneficio.

Per cui, ferma restando la valenza delle polizze di accantonamento, che è quella di costituire un valido strumento di diversificazione del proprio portafoglio, rimane l' esposizione ad iniziative di creditori terzi sulle somme accantonate.



 
 
 

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