Danno a cose in consegna o custodia. Art.2051 novità Cassazione Civile
- Mauro Lardinelli
- 6 mar 2024
- Tempo di lettura: 1 min

Dalla C assazione Civile arriva un' interessante novità riguardo l' indennizzo conseguente al "danno a cose in consegna o custodia" . Innanzi tutto chiarisco cosa si intende per consegna o custodia, tale situazione infatti va espressamente documentata e, per così dire, certificata da apposita ricevuta o altro che determini di fatto la consegna o custodia. Per capirci, non basta dirlo, bisogna che ci siano riscontri scritti, pensiamo alla banale ricevuta di un guardaroba in un locale pubblico. Il fondamento della responsabilità sta appunto nella presa in carico di qualcosa di terzi del quale noi rispondiamo, dal momento in cui lo deteniamo, per qualsiasi deterioramento o addirittura della perdita. Colui che detiene quindi cose di terzi è chiamato a mettere in atto ogni comportamento atto alla perfetta conservazione della cosa, salvo il caso fortuito. Qui entra in gioco la novità di cui facevo cenno, fino ad ora il danneggiante aveva l' onere di dimostrare il caso fortuito che ne sollevava la responsabilità in caso di danno a cose in consegna o custodia, ossia Art. 2051 C.C. Cosa dice la Cassazione ? "Il caso fortuito non attiene più al comportamento del responsabile custode, sia che abbia usato tutta la sua diligenza o no, ma ai modi in cui il danno si è verificato". Questo determina la non obbligatorietà del custode a dimostrare, in determinati casi, la fortuità dell' evento che ha causato il danno, sgravandolo da un onere che non sempre è facile attendere.
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