Dichiarazioni inesatte e/o reticenti senza dolo e colpa grave (art. 1893 C.C.)
- Mauro Lardinelli

- 4 apr 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 5 apr 2020
Altra situazione limite, ma abbastanza frequente, riguarda il contesto delle dichiarazioni rese all'Assicuratore circa il rischio nel caso in cui vi siano inesattezze o reticenze, ma senza dolo o colpa grave.
Precisamente, "si ha violazione dell'onere di dichiarazioni senza dolo o colpa grave (violazione in buona fede) quando il Contraente/Assicurato effettua dichiarazioni erronee o reticenti su circostanze a lui ignote o che non poteva accertare usando la normale diligenza o per le quali non era in grado di apprezzare la domanda o l'influenza sul rischio".
E' quindi una situazione meno stringente per l'Assicurato/Contraente rispetto a quanto contemplato nell'art. 1892, ma pur sempre svantaggiosa, al punto da portare ad una riduzione dell'indennizzo in misura proporzionale fra il premio di polizza in corso e quanto invece avrebbe dovuto pagare alla luce dell'effettiva entità del rischio.





Commenti